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COME FARE PER

Divorzio/Separazione

Descrizione:
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)



Come Fare:
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
A decorrere dal 9/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0161/ 856115, (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30)
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.


Informazioni specifiche:
Divorzio Breve"
dal 26 maggio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla fine del matrimonio, il tutto è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge 55/2015, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulta ancora pendente alla medesima data.
Il provvedimento, per le separazioni giudiziali:
• Riduce da tre anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio (almeno 12 mesi)
• Tale termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
Per le separazioni consensuali:
• Riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la proposizione della domanda di divorzio
• Questo anche per le separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali


Dove Rivolgersi:
All'Ufficio di Stato Civile

Quando:
Durante gli orari di apertura al pubblico
Da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Martedì e Mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Documenti allegati:
File wordDichiarazione sostitutiva figli maggiorenni autosufficienti (24 KB)

File pdfDICHIARAZIONE PER DIVORZIO (34,33 KB)

File pdfDICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE (32,72 KB)

FileDICHIARAZIONE PER DIVORZIO FORMATO WORD (15,86 KB)

FileDICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE FORMATO WORD (15,32 KB)