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COME FARE PER

Atto di nascita

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino. Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. Requisiti specifici: La denuncia di nascita può essere resa: 1) per i genitori uniti in matrimonio: - da uno dei due genitori o entrambi - da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile) - da medico/ostetrica che ha assistito al parto - da persona che ha assistito al parto 2) per i genitori non uniti in matrimonio: - dalla sola madre che intende riconoscere il figlio - dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio 3) solo dal padre. Allegati? 1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Informazioni specifiche:
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre 2016 si abrogano tutte le norme che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Pertanto per i nati dopo il 29/12/2016 è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita (resa presso la Direzione Sanitaria entro 3 giorni dall’evento, ovvero al comune di nascita o al comune di residenza di uno dei due genitori entro 10 giorni dall’evento), in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno, o di scegliere il cognome che si vuole attribuire al neonato.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Norme di riferimento
1) DPR 3 novembre 2000, n. 396
2) Codice Civile artt. dal 231 e 290 3) D.P.R. n.445/2000
4) Legge n. 219/2012 art. 5, comma 1

Documenti allegati:
FileDICHIARAZIONE DOPPIO COGNOME (12,9 KB)